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San Gallo- estratto integrazione esposto alla Procura

foto 266

29 aprile 2026 INTEGRAZIONE DI ATTO DI ESPOSTO – DENUNCIA

 Ad integrazione dell’esposto/querela presentato il 26 gennaio 2026 (IDENTIFICATIVO 2026/0146314 PORTALE DEPOSITO atti PENALI) relativo alle gravi violazioni inerenti il

cantiere posto in luogo dell’ex Ospedale militare di San Gallo.

 ( esposto di gennaio)

 Gli esponenti, con riferimento ai fatti denunciati nell’esposto/querela depositato in data 26.01.2026 (che si allega nuovamente al presente atto, Doc.1), intendono con il presente atto porre a conoscenza della S.V. quanto recentemente emerso a seguito di ulteriori accertamenti svolti, tramite professionisti di loro fiducia.

Un supplemento di analisi delle carte progettuali relative alle edificazioni in corso nell’area dell’ex Ospedale militare di San Gallo ha infatti portato ad evidenziare alcuni gravi incoerenze nella presentazione delle tavole rispetto alla normativa vigente.

A tal fine occorre esaminare, in particolare, il Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R, di attuazione

dell’art. 141 delle Legge regionale toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) che, all’art. 5 comma 1 (Elaborati progettuali), recita: «Gli elaborati progettuali relativi  all’intervento da realizzare […] garantiscono la completa illustrazione del progetto e della effettiva consistenza dei lavori da realizzare e contengono tutte le informazioni necessarie per consentire la verifica della conformità del progetto alla vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica”.

In ossequio della menzionata normativa, quindi, ogni progetto di intervento deve prevedere l’allegazione obbligatoria dei seguenti documenti/indicazioni: “[…] b) individuazione dell’area interessata dall’intervento su estratto di mappa catastale, in copia aggiornata, o su estratto della cartografia dello strumento della pianificazione urbanistica, o su estratto della carta tecnica regionale.

Esaminiamo quindi, alla luce di quanto sopra premesso, la documentazione allegata al progetto de quo: ad es. la tav. SP_P05_r0.pdf (Superfici di progetto), qui riprodotta nel doc.n.2 allegato (figure 1 e 2) nella quale dovrebbero essere indicate le distanze del fabbricato di nuova costruzione dagli edifici preesistenti, in particolare dagli edifici contermini di altra proprietà.

Orbene, con tutta evidenza non è stata utilizzata nessuna delle fonti cartografiche obbligatorie per legge e, addirittura, risultano non rappresentati diversi edifici contermini viceversa esistenti.

In particolare, nella rappresentazione presentata alle autorità competenti sono del tutto assenti: la chiesa di Sant’Agata (indicata con la lettera B nell’estratto di mappa catastale, doc.3), i fabbricati distinti in catasto con nn.267, 266, 265, 250 oltre ai fabbricati costruiti in aderenza al muro di confine con l’ex ospedale appartenenti alle particelle nn.13, 14, 251, 16.

Per maggiore chiarezza si invita la S.V. a voler confrontare la figura n.2 di cui al doc.2 (estratta dal progetto) con la figura di cui al doc.n.4 allegato alla presente; entrambe rappresentano il medesimo documento ma, nella seconda, i tecnici incaricati dagli esponenti hanno correttamente rappresentato la realtà dei fatti, con tutti gli edifici contermini appositamente evidenziati in giallo.

Né pare plausibile assumere che i progettisti non avessero a disposizione la mappa catastale, visto che essi stessi hanno inserito in tavola la voce «Perimetro area intervento – da particelle catastali».

Segnatamente, appare di particolare rilevanza, a giudizio degli esponenti, che una corretta rappresentazione dello stato di fatto avrebbe comportato la rappresentazione di fabbricati contermini posti a distanza di soli 5 mt dalla nuova edificazione; in particolare ciò appare in tutta evidenza esaminando l’edificio distinto in catasto con n.266 (di categoria catastale A/3, abitazioni di tipo economico) come si evince anche dalla foto contenuta nel Doc.5 allegato alla presente.

È peraltro presumibile che tale non corretta rappresentazione abbia indotto in errore anche gli uffici comunali competenti che, in data 26.01.2026, fornirono all’assessore all’urbanistica una relazione intesa a rispondere in Consiglio comunale all’interrogazione urgente del consigliere Palagi (Doc.6).

A pag. 3 di tale documento (Doc.7) si legge infatti: «Rispetto alle facciate degli edifici contermini le distanze si attestano dai 13 ai 16 metri. Il DM 1444/1968 stabilisce che la distanza minima fra pareti finestrate non sia inferiore a 10 m».

Ci consenta la S.V. di soffermarci su tale elemento: secondo quanto riferito dai tecnici di fiducia degli esponenti, nella relazione degli uffici competenti non si citano i 10 metri intercorrenti, ad es., tra l’edificio distinto con particella 265 e il nuovo fabbricato, o i 5 metri tra il medesimo e l’edificio distinto con particella 266, ma solo i 16 metri e i 13 metri intercorrenti tra i due edifici, stavolta correttamente rappresentati, posti a Nord e a Sud della corte in cui il nuovo fabbricato si inserisce.

Come se ciò non bastasse, la presenza nella tavola allegata alla relazione di cui sopra di una linea rossa tratteggiata indicante il «distacco da confine 5,00 m» (Doc. 2) introduce un ulteriore elemento di confusione e di carente rappresentazione e comprensione dell’impatto del nuovo edificio sul contesto. Orbene, ricordiamo a noi stessi che tale distanza è prescritta dal Regolamento edilizio comunale (art. 27

Distanze minime dai confini) solo quando il fondo finitimo sia sgombro da costruzioni.

 

La ratio di tale norma è evidente: il proprietario del fondo confinante, nell’edificare una nuova costruzione, deve rispettare la medesima distanza di 5 mt onde ripartire tale onere in misura eguale su entrambi i proprietari dei fondi confinanti («La distanza di un edificio dai confini di proprietà deve essere comunque non inferiore a m 5, pari [alla] metà della distanza minima tra edifici, così da ripartirne equamente l’onere tra i due confinanti»),

L’aver tratteggiato detta linea indicando una distanza di 5 mt, è quindi palesemente aberrante, poiché induce ulteriormente il lettore a presumere che dall’altro lato del confine non vi sia alcun edificio; presunzione che, tuttavia, è palesemente smentita dalla realtà dei fatti.

 

Si ricorda peraltro il recente arresto con cui la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che nel centro storico, ove sono consentiti esclusivamente interventi di risanamento e ristrutturazione, le distanze non possono essere inferiori a quelle esistenti; quindi, non è possibile costruire ad esempio in aderenza ad altro edificio, ma le nuove costruzioni devono rispettare tale distanza (Cass. civile sez. II 14.03.2025 n. 6767).

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Alla luce di quanto sopra esposto, a giudizio degli esponenti l’iter che ha condotto all’approvazione del progetto de quo da parte degli uffici competenti potrebbe essere stato seriamente viziato da una falsa rappresentazione della realtà indotta da gravi lacune in sede progettuale.

Pare, in particolare, inspiegabile la mancata rappresentazione di interi edifici, né si può ignorare il fatto che gli edifici assenti siano proprio quelli che potrebbero non rispettare le distanze minime previste dalla normativa in vigore.

È francamente difficile dare una spiegazione plausibile a tale mancanza; presumendo infatti l’assoluta buona fede dei progettisti, non si comprende di quale utilità possa essere presentare un rilievo nel quale sembrano non comparire interi palazzi, ivi compresa una chiesa, segnatamente quella di Sant’Agata, ivi presente fin dal XVI secolo (!).

Peraltro, al di là delle deduzioni meramente tecniche, non si può prescindere da una valutazione di ordine logico: alla luce di quanto sopra esposto gli organi preposti, gli Uffici tecnici del Comune unitamente al Consiglio Comunale di Firenze, parrebbero aver adottato le loro determinazioni sulla base di una rappresentazione tecnica non pedissequamente fedele alla realtà dei fatti.

La mancata rappresentazione di interi edifici limitrofi potrebbe infatti non aver posto i soggetti competenti in condizione di valutare il reale impatto della nuova edificazione in termini di invasività e oppressione sugli edifici circostanti.

La rappresentazione depositata parrebbe infatti lasciare intendere l’esistenza di ampi spazi vuoti, intorno alla nuova edificazione, atti a garantire luminosità e ariosità agli edifici contermini preesistenti.

In tal senso pare dunque ancor più rilevante quanto denunciato dagli esponenti nel proprio esposto/querela (oggi oggetto di integrazione), laddove gli stessi lamentavano, a buon diritto, “la privazione dell’accesso alla luce del sole, essendo essa totalmente schermata dallo scheletro della struttura”; vieppiù in ragione del fatto che, si ricorda, la nuova edificazione ha un’altezza di quasi 10 mt superiore a tutti gli edifici circostanti.

Tutto ciò contribuisce ad avvalorare altresì quanto dedotto in ordine alla presenza incombente dei nuovi edifici, i quali sorgono a pochissimi metri da quelli circostanti, di tal guisa che i residenti che abitano ai piani più bassi sono, e saranno ancor più in futuro, letteralmente murati in casa, come emerge chiaramente anche dall’esame del Doc.n.5 in atti.

Si indicano fin d’ora, come persone informate sui fatti, gli Arch. Ilaria Agostini e Daniele Vannetiello.

Per questi motivi

in relazione ai fatti sopra esposti ci siamo risolti a presentare un formale esposto – denuncia che costituisce integrazione dell’esposto/querela depositato in data 26.01.2026.

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Tutto ciò premesso, si inoltra il presente atto da considerarsi integrativo dell’esposto/querela presentato il 26 gennaio 2026, da intendersi quale atto di querela qualora questa si renda necessaria, affinché la S.V., ove nei fatti sopra narrati così come finora emersi – e come meglio risulteranno all’esito delle indagini preliminari – ravvisi estremi di reato e, se del caso, proceda penalmente nei confronti di tutti i responsabili che saranno individuati.

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