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Esposto – la sintesi

L2720877

SALVIAMO FIRENZE-ESTRATTO ESPOSTO PRESENTATO IL 22 GENNAIO 2025

.. “con il presente atto si intende porre all’attenzione di Codesta Ill.ma Procura della Repubblica un fatto ritenuto estremamente rilevante nonché particolarmente allarmante ai fini della tutela della Pubblica sicurezza ed incolumità, con riferimento proprio ad uno dei portali sopra citati, Airb&b (gestito dalla società di diritto irlandese Airbnb Ireland UC, private unlimited company).

Detto portale parrebbe infatti adottare espressamente indicazioni e suggerimenti, rivolti ai gestori delle strutture ricettive che, laddove confermati, potrebbero astrattamente integrare alcune ipotesi di reato.

All’interno di tale portale sono infatti facilmente reperibili alcune pagine (ai seguenti indirizzi internet:

https://www.airbnb.it/help/article/1207

https://www.airbnb.it/help/article/479 )  espressamente dedicate al c.d. self check in.

Dette pagine contengono indicazioni esclusivamente finalizzate, cioè, a fornire istruzioni ai gestori delle strutture ed agli utenti finali su come realizzare e fruire di un sistema che consente agli ospiti di entrare in un alloggio senza bisogno che l’host sia presente” (doc.1).

È addirittura presente un’intera pagina (https://www.airbnb.it/resources/hosting-homes/a/how-to-provide-self-check-in-for-smooth-arrivals-238) esclusivamente dedicata a fornire tutte le indicazioni tecniche necessarie a spiegare come può essere effettuata detta procedura, fornendo anche indicazioni e consigli sugli accessori utili allo scopo, come smart lock, tastierino e cassetta di sicurezza.

Airb&b stessa dichiara sul proprio sito che questo servizio è uno dei 10 più richiesti dalla clientela ed è presumibile che sia apprezzato dai gestori delle strutture ricettive (i c.d. Host) perché ha il grosso vantaggio di consentire loro importanti risparmi di tempo e denaro.

Esso consente infatti agli Host di non dover accogliere i clienti personalmente (o per mezzo di soggetti da loro incaricati), consentendo quindi loro di gestite le strutture anche a distanza.

Addirittura il portale di Airb&b consente al cliente di selezionare ex ante gli alloggi proprio in ragione del fatto che essi offrano o meno questo servizio (doc.2).

A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo, si produce una ricerca di alloggio effettuata su Firenze, per le date dal 13 al 16 febbraio, avendo attivato il filtro “solo con self check in”.

Link

Orbene, preme ricordare alla S.V. (per quanto superfluo) il disposto di cui all’art.109 del T.U.L.P.S. il quale testualmente recita: 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.

  1. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
  2. Entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

 

Tale norma è stata recentemente oggetto di ben due Circolari del Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, datate 06/01/2024 e 18/11/2024 (docc.3 e 4), con cui detta autorità ne fornisce un’interpretazione operativa autentica rammentando, in primo luogo, che l’art.109 del TULPS prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive possono dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l’identità e che, nelle 24 ore successive all’arrivo, gli stessi devono comunicare alle questure territorialmente competenti, le generalità delle persone effettivamente alloggiate.

Il Ministero precisa poi che, ai sensi dell’art.19 bis del D.L.113/2018, la norma è sicuramente applicabile anche “ai locatori o sub locatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore ai 30 gg”.

Da quanto sopra consegue quindi ineludibilmente che il gestore di una struttura alberghiera e/o di una struttura adibita a locazioni turistiche (anche tramite i portali più comuni, quali Booking o Air b&b) deve necessariamente richiedere al proprio ospite un documento di identità valido per effettuare la registrazione dei suoi dati anagrafici per trasmetterli alla Questura competente, pena l’obbligo di negare l’ospitalità.

La ratio della norma è di evidente tutela della pubblica sicurezza, onde evitare che persone ricercate dalla Forze dell’Ordine, o comunque non identificate, possano ottenere rifugio sotto mentite spoglie.

In tal senso è dunque indispensabile che il gestore della struttura ricettiva identifichi personalmente, ed in presenza, l’ospite anche tramite confronto dei suoi tratti somatici con la fotografia presente sul documento di identità.

Tale riconoscimento, precisa giustamente il Ministero, deve avvenire prima dell’immissione dell’ospite nel possesso della struttura stessa.

Si veda peraltro come anche la Giunta del Comune di Firenze, in una recentissima delibera del 17/01/2025, abbia proposto una modifica al Regolamento di Polizia Urbana Comunale intesa a vietare “l’uso delle key box o di altri apparecchi analoghi destinati a contenere o fornire chiavi, codici etc., atti a permettere l’accesso ad edifici o appartamenti senza la presenza del gestore o suo incaricato, ovunque questi vengano posizionati”.

Anche detta Delibera fa chiaro riferimento al già citato articolo 109 del TULPS ed è stata presa a riferimento proprio la circolare del 18 novembre 2024 con cui il Ministero dell’Interno pone in evidenza i rischi per la sicurezza pubblica in tutti i casi in cui non si proceda alle verifiche previste dall’articolo 109 del TULPS, ritenendo per tali ragioni lo strumento della key box e del check-in online modalità in grado di eludere il reale accertamento dell’identità delle persone ospiti (https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/turismo-sostenibile-1ok-dalla-giunta-al-divieto-di-keybox-motivi-di-sicurezza).

Orbene, alla luce di dette condivisibili indicazioni del Ministero, pare evidente che il comportamento messo in opera dagli Host che adottano il c.d. Self check in possa andare in contrasto con la disciplina di cui al citato art. 109 del TULPS.

È dunque intenzione dell’esponente porre all’att.ne dell’Autorità competente tale servizio di self ckeck in affinché essa possa valutare se la realizzazione concreta, da parte dei c.d. Host, del comportamento proposto con esso, possa costituire violazione della citata normativa di Ordine Pubblico (art.109 TULPS) e se tale comportamento possa comportare un grave rischio all’intera comunità, vanificando il necessario controllo del territorio che detta norma tende a garantire.

Si invita altresì la S.V. a voler accertare se la condotta del soggetto che gestisce il portale di Airb&b – il quale ha ideato, propone ed incoraggia tale servizio – possa astrattamente configurare l’ipotesi di illecito di cui agli artt.414 e/o 415 c.p. o altri ritenuti di legge.

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Occorre inoltre informare la S.V. di un altro elemento altrettanto allarmante che vede il coinvolgimento del medesimo soggetto (Airb&b).

Esso riguarda l’obbligo introdotto dalla legge 191/2023, a carico dei gestori di b&b, di munirsi del c.d. CIN (cioè un codice identificativo nazionale) e di adozione di specifiche misure di sicurezza antincendio per unità immobiliari destinate a locazioni brevi.

Si tratta della conversione in legge, con modificazioni, del D.L.145/2023, il quale prevede, all’art.13 ter VII comma, l’obbligo di dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.

È pertanto previsto un preciso obbligo, a carico degli Host, di adottare precise misure di sicurezza finalizzate alla tutela della pubblica sicurezza ed incolumità.

Cionondimeno, anche in questo caso il sito internet di Airb&b parrebbe ignorare la disciplina vigente, visto che esso mette espressamente a disposizione strutture prive dei necessari dispositivi di sicurezza quali allarme antiincendio e rilevatore di monossido di carbonio (è peraltro notorio che molti dei clienti che utilizzano tali portali sono di provenienza straniera e non conoscono quindi la normativa italiana).

È infatti sufficiente impostare i filtri di ricerca per scoprire, alla voce “protezione”, che è possibile, tramite una semplice maschera, selezionare gli alloggi alla luce della presenza sia dell’allarme antincendio che del rilevatore di monossido di carbonio, come se tali caratteristiche fossero opzionali e/o facoltative (doc.5).

Anche in questo caso, a titolo meramente esemplificativo si produce una ricerca effettuata su Firenze per un alloggio dal 13 al 16 febbraio solo con “rilevatore di monossido di carbonio” come filtro attivato:

Link breve

L’allarme generato nell’esponente dall’eventuale assenza di tali strumenti è anche giustificato dai recenti accadimenti che hanno visto morire un’intera famiglia a San Felice a Ema proprio a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.

Infine si segnala che, contrariamente alla normativa in vigore, il sito di Airb&b parrebbe consentire anche la pubblicazione di annunci di strutture senza la necessaria indicazione del relativo numero di CIN.

Si invita pertanto nuovamente la S.V. a voler accertare se anche tale condotta del soggetto che gestisce il portale di Airb&b possa astrattamente configurare le ipotesi di illecito di cui agli artt.414 e 415 c.p. o altre ritenute del caso. “

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